Art. 4.
(Generalizzazione della scuola dell'infanzia).

      1. La scuola dell'infanzia pubblica è generalizzata. Lo Stato deve garantire a tutti i bambini e a tutte le bambine dai tre ai sei anni di età la possibilità di frequentarla. Essa deve assicurare un servizio scolastico che, in termini di orario, corrisponda alla domanda e ai bisogni della comunità.